Diritto d’autore e diritto all’anonimato. Due dimensioni apparentemente opposte che il caso Banksy - copyright ha portato al centro del dibattito: l'esercizio del diritto all'anonimato fa davvero venir meno la possibilità di esercitare il diritto d'autore?
L’EUIPO, l’agenzia dell’Unione Europea responsabile della registrazione di un marchio a livello europeo (EUTM, European Union trade mark) ha recentemente sancito l’invalidità del marchio registrato del noto Flower Thrower dello street artist.
Per coloro ai quali questo nome risulta nuovo, si tratta di uno dei più iconici stencil di Banksy. Apparso per la prima volta nel 2005 a Gerusalemme è noto anche come Rage, the Flower Thrower o Love is in the Air e mostra un manifestante dal volto parzialmente coperto che sta per lanciare, dove ci aspetteremmo un ordigno, un mazzo di fiori.
Il marchio Flower Thrower invalidato. Perché?
Pest Control, società portavoce di Banksy e responsabile di servizi e assistenza legale dello street artist, aveva depositato nel 2014 un marchio per l’opera in questione. Ma la validità è stata messa in discussione nel 2019 da Full Color Black, produttrice di biglietti d’auguri a tema street art, che aveva sostenuto che Banksy avesse depositato il marchio in “malafede”.
Perché? Perché per registrare un marchio occorre avere finalità commerciali reali. Alla base della contestazione è stata proprio l’evidenza della mancanza di un intento commerciale nel marchio registrato dalla Pest Control.
Di risposta Banksy aveva dato vita a un pop-up shop (poi migrato online), il Gross Domestic Product spazio temporaneo allestito a Londra per 10 giorni per vendere oggetti di merchandising o di arredamento legati alle sue opere.
Per l’occasione Banksy non aveva fatto a meno di palesare il suo intento, ovvero di dar contro a “una società di biglietti d’auguri che sta tentando di impugnare i diritti che detengo per la mia arte e sta tentando di utilizzare il mio nome in modo che possano vendere legalmente la loro finta merce firmata Banksy”.
Queste dichiarazioni hanno contribuito alla decisione della EUIPO a identificare il Gross Domestic Product come un modo per aggirare i requisiti sui diritti a un marchio. Banksy ha così perso la causa e ha due mesi per fare ricorso.
Data la mancanza di finalità commerciali, Banksy non può quindi registrare come marchio le sue opere. Resta da chiedersi se sia giusto che l’anonimato pregiudichi la possibilità di richiedere il diritto d’autore per un’opera d’arte.
Mudec - A Visual Protest: un precedente tutto italiano
Il caso del Flower Thrower non è di certo il primo che vede coinvolto lo street artist in cause legali per l’appropriazione dei suoi stencil. Sul suo sito officiale possiamo trovare la lista delle mostre su Banksy non autorizzate e non ufficiali organizzate in giro per il mondo, ma talvolta si è spinto oltre.
Nel 2019 aveva infatti fatto causa al 24 Ore Cultura che aveva organizzato la mostra tenutasi al Mudec di Milano intitolata THE ART OF BANKSY. A Visual Protest. L’accusa era per “violazione del copyright e vendita non autorizzata di merchandising” e per l’utilizzo di riproduzioni delle sue opere per pubblicizzare l’esposizione.
Il giudice aveva decretato la rimozione degli oggetti di merchandising, ma, come nella più recente diatriba con la Full Color Black, i limiti del copyright sono chiari. La riproduzione delle opere di Bansky sarebbe stata considerata una violazione del diritto d'autore solo se lo street artist avesse rivelato la sua vera identità.